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Audizione alla Camera per le modifiche alla Legge sul diritto d’autore relativo alle fotografie

Audizione alla Camera per le modifiche alla Legge sul diritto d’autore relativo alle fotografie

Il 10 giugno si è svolta presso la Commissione cultura della Camera l’audizione informale che l’Associazione italiana biblioteche (AIB), insieme ad Associazione nazionale archivistica italiana (ANAI), International council of museum (Icom) Italia, Creative commons (CC) Italia, Wikimedia Italia, ha richiesto a proposito della proposta di legge “Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d’autore relativo alle fotografie” Atto camera 2224.

Audizione alla Camera per le modifiche alla Legge sul diritto d’autore relativo alle fotografie

L’AIB ha illustrato le principali problematiche che le modifiche introdotte dal progetto di legge potrebbero portare nell’ambito delle funzioni svolte dalle biblioteche e rispetto al complesso equilibrio tra tutela dei diritti d’autore relativamente al materiale fotografico e interesse generale di accesso alla conoscenza, alla cultura, alla valorizzazione dell’eredità culturale delle comunità.
Le norme attuali prevedono che la protezione e il connesso diritto alla remunerazione decorra dalla data di produzione della fotografia semplice per un periodo di 20 anni. La proposta di legge modifica questo termine portandolo a 70 anni dalla data dello scatto, con la necessità di ricercare gli aventi diritto in un numero di casi molto maggiore rispetto ad ora.
Visto il materiale in questione, molto spesso questa identificazione può risultare difficoltosa, perché il fotografo sia difficile da rintracciare o perché ci si trovi nelle categorie previste ai commi 2 e 3 dell’art. 88 della legge in questione, cioè si debbano rintracciare il datore di lavoro o il committente.
Questa difficoltà comporterebbe il rischio di disincentivare l’utilizzo pubblico di preziose testimonianze per un periodo molto lungo.
Un’ulteriore conseguenza negativa derivante dalle modifiche proposte – sia all’art. 2 che al Capo V del Titolo II della legge – è l’ostacolo che porrebbe al processo attualmente già in essere di digitalizzazione degli archivi fotografici già presenti nelle biblioteche di ente locale, di università, di enti di ricerca e culturali e delle biblioteche pubbliche statali. Mentre ora per la maggior parte delle fotografie presenti in questi archivi il periodo di 20 anni dallo scatto consente alle biblioteche di procedere senza ostacoli alla digitalizzazione di tutto quanto prodotto prima del 2005, le modifiche proposte imporrebbero un’analisi di ogni fotografia prodotta a partire dal 1955 per comprendere se soggetta al diritto esclusivo o meno, rendendo il processo molto più oneroso e lungo.
Ciò considerato, l’Associazione italiana biblioteche ritiene che sia nell’interesse generale il mantenimento delle attuali disposizioni del Capo V del Titolo II della Legge 22 aprile 1941, n. 633, lasciando inalterata la differenza attuale tra opera fotografica e fotografia semplice.

Il video dell’audizione dell’AIB è disponibile al minuto 16:40 della registrazione https://webtv.camera.it/evento/28364